Art. 62 · Certificato per ciclomotori
AllegatoCapo III

Art. 62

68 / 146

Certificato per ciclomotori

In vigore dal 29 gen 1959
I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità al tipo omologato prevista dallo e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-62