Art. 57 · Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
AllegatoCapo III

Art. 57

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Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi: 1) uso privato: a) per trasporto di persone; b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente; c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente; d) per trasporto di cose; e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; f) per trasporto promiscuo di persone e di cose; g) per traino; h) per uso speciale o per trasporti specifici; 2) uso pubblico: a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza; b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa. Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione è rilasciata in base a nulla osta del Prefetto. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o più percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o più corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se la offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-57