Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 30
30 / 146Carrelli
In vigore dal 29 gen 1959
I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:
a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali;
b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;
c) carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali.
Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-30