Art. 30 · Carrelli
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 30

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Carrelli

In vigore dal 29 gen 1959
I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in: a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali; b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali; c) carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-30