Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 29
29 / 146Macchine agricole
In vigore dal 1 lug 1959
Le macchine agricole si dividono in:
1) semoventi:
a) trattrici agricole;
b) macchine operatrici agricole;
c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;
d) generatori di energia, per uso agricolo;
e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso, di cui all'ultimo comma dell';
2) trainate:
a) macchine operatrici agricole;
b) generatori di energia, per uso agricolo;
c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse.
Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale è trainato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-29