Art. 29 · Macchine agricole
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 29

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Macchine agricole

In vigore dal 1 lug 1959
Le macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice; d) generatori di energia, per uso agricolo; e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso, di cui all'ultimo comma dell'; 2) trainate: a) macchine operatrici agricole; b) generatori di energia, per uso agricolo; c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e); d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale è trainato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-29