Art. 27 · Filoveicoli
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 27

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Filoveicoli

In vigore dal 29 gen 1959
I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in: a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone; b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose; d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-27