Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 26
26 / 146Autoveicoli
In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose, e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice;
h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f);
i) autosnodati: veicoli costituiti da più elementi dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-26