Art. 26 · Autoveicoli
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 26

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Autoveicoli

In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio; f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose, e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f); i) autosnodati: veicoli costituiti da più elementi dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-26