Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 22
22 / 146Veicoli a braccia e a trazione animale
In vigore dal 29 gen 1959
I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo.
I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-22