Art. 22 · Veicoli a braccia e a trazione animale
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 22

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Veicoli a braccia e a trazione animale

In vigore dal 29 gen 1959
I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-22