Art. 143 · Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
AllegatoCapo II

Art. 143

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Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 29 gen 1959
Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall' il pretore pronunzia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-143