Allegato›Titolo II
Art. 14
14 / 146Segni sulla carreggiata
In vigore dal 29 gen 1959
La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni.
I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate.
Le strisce discontinue longitudinali delimitano anche esse le corsie o il senso di marcia ma possono essere oltrepassate.
Una striscia continua longitudinale può affiancarne altra discontinua. Il conducente può oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non può oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua.
I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce.
La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedono, può essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a più di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia può essere temporaneamente spostata, purchè la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata.
Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata, alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata.
I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.
Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
Sono considerate strisce continue le file di chiodi o di altri elementi sia longitudinali che trasversali.
Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi.
I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa.
Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, semprechè il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-14