Allegato›Titolo VIII
Art. 135
141 / 146Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti
In vigore dal 29 gen 1959
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo.
I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con sè.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-135