Art. 134 · Pedoni
AllegatoTitolo VIII

Art. 134

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Pedoni

In vigore dal 1 lug 1959
I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. È vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma. È vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e alla occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. È vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-134