Allegato›Titolo VIII
Art. 132
138 / 146Guida in stato di ebrezza
In vigore dal 29 gen 1959
È vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.
Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-132