Art. 131 · Circolazione degli armenti e delle greggi
AllegatoTitolo VIII

Art. 131

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Circolazione degli armenti e delle greggi

In vigore dal 29 gen 1959
Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa. Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-131