Art. 13 · Segnali stradali
AllegatoTitolo II

Art. 13

13 / 146

Segnali stradali

In vigore dal 29 gen 1959
I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale di "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale di passaggio a livello deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari; b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari; c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi all'incrocio" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali e prescritta la fermata; d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe a precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale arrestarsi al crocevia. I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il segnale di località; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-13