Art. 129 · Circolazione dei veicoli a trazione animale
AllegatoTitolo VIII

Art. 129

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Circolazione dei veicoli a trazione animale

In vigore dal 29 gen 1959
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro animali se a quattro ruote. Un veicolo adibito al trasporto di cose non può essere trainato da più di tre animali se a due ruote o da più di sei animali se a quattro ruote. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma. I veicoli trainati da più di quattro animali debbono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-129