Allegato›Titolo VIII
Art. 129
135 / 146Circolazione dei veicoli a trazione animale
In vigore dal 29 gen 1959
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
Un veicolo adibito al trasporto di persone non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro animali se a quattro ruote.
Un veicolo adibito al trasporto di cose non può essere trainato da più di tre animali se a due ruote o da più di sei animali se a quattro ruote.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma.
I veicoli trainati da più di quattro animali debbono avere due conducenti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-129