Art. 128 · Circolazione dei velocipedi
AllegatoTitolo VIII

Art. 128

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Circolazione dei velocipedi

In vigore dal 29 gen 1959
I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. È vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. È vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura. Per il trasporto di oggetti si applica l' penultimo comma. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-128