Allegato›Titolo VIII
Art. 126
132 / 146Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso
In vigore dal 29 gen 1959
I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto.
Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-126