Art. 122 · Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli sui motoveicoli e sui ciclomotori
AllegatoTitolo VIII

Art. 122

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Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli sui motoveicoli e sui ciclomotori

In vigore dal 29 gen 1959
In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione. Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente è ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-122