Allegato›Titolo VIII
Art. 121
127 / 146Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi
In vigore dal 1 lug 1959
Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non può superare la portata utile o, per i trasporti eccezionali, la portata determinata dai limiti potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione.
nei casi in cui non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonché per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidità o pioggia, è ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento del peso complessivo.
Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile o la portata determinata dai limiti potenziali di carico indicata nel documento di circolazione è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall', con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta di motoveicoli o di carrelli la pena è ridotta alla metà.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non avrà provveduto a riportare il carico nei limiti di legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-121