Allegato›Titolo VIII
Art. 117
123 / 146Segnalazione di veicolo fermo
In vigore dal 1 lug 1959
Fermi restando gli obblighi previsti dall', fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.
La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico di cui i veicoli devono essere dotati di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-117