Art. 109 · Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
AllegatoTitolo VIII

Art. 109

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Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli

In vigore dal 1 lug 1959
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilità. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-109