Allegato›Titolo VIII
Art. 109
115 / 146Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
In vigore dal 1 lug 1959
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilità.
Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-109