Art. 108 · Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea
AllegatoTitolo VIII

Art. 108

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Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea

In vigore dal 29 gen 1959
Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che stà per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non può proseguire se non quando detto veicolo sia passato. I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-108