Art. 106 · Sorpasso
AllegatoTitolo VIII

Art. 106

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Sorpasso

In vigore dal 1 lug 1959
Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare. Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Il sorpasso può essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso è vietato. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando è vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila ai lire cinquantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-106