Allegato›Titolo VIII
Art. 103
109 / 146Limiti di velocita
In vigore dal 1 lug 1959
Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 chilometri all'ora, salva la facoltà dell'Ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.
Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli Enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità.Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia degli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.
Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 chilometri all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 chilometri all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 chilometri all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone.
Gli autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km. all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km. all'ora.
In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km.
all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 km.
all'ora.
In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'.
Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi.
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre cinque chilometri è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre cinque chilometri è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-103