Art. 10 · Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali
AllegatoTitolo I

Art. 10

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Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali

In vigore dal 29 gen 1959
Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare: a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli , salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'; b) in casi eccezionali e per giustificati motivi il trasporto di cose che per il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'; c) la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli . Per le autostrade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. L'autorizzazione è data volta per volta o per più trasporti o per determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti. L'autorizzazione può essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura alle strade in relazione alle cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione non può essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinquemila, a lire centomila. Chiunque circola, senza avere con sè l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-10