Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 22 gen 1959
Le stesse Province provvedono alla nomina, del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-18;1122#art-2