Art. 77 · Trasporti diretti.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 77

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Trasporti diretti.

In vigore dal 6 gen 1959
L'Amministrazione ha facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite. In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell', terzo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-77