Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 76
76 / 100Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.
In vigore dal 6 gen 1959
Salvo quanto disposto nel successivo , il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti a cura e spese dei rivenditori.
Il prelevamento deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ispettorato compartimentale ed in quantità sufficienti per far fronte sempre alle esigenze del consumo.
Il rivenditore può prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere firmate dal gestore della rivendita, o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisce a norma del presente regolamento.
L'Amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.
Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-76