Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo V
Art. 73
73 / 100Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.
In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione di monopoli di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-73