Art. 73 · Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 73

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Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.

In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo: 1) i fiammiferi ed i valori postali; 2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria; 3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate; 4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione di monopoli di Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-73