Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo I
Art. 7
7 / 100Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite. Nomina dei provvisori gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.
In vigore dal 6 gen 1959
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale indice e presiede le gare per l'appalto dei magazzini di vendita, delle rivendite ordinarie di prima categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all', stipulando i relativi contratti.
Indice e definisce i concorsi per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'.
Stipula, nei casi previsti dalla legge, i contratti d'appalto a trattativa privata dei magazzini e delle rivendite di prima categoria.
Nomina, in caso di urgenza, i provvisori gestori delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite di Stato, promuovendo i provvedimenti di competenza della Direzione generale.
Nomina i provvisori gestori dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.
Accetta le cauzioni prestate nell'interesse dell'Amministrazione, nonché gli atti di obbligazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-7