Art. 48 · Servizi affidati alle rivendite di Stato Dotazione - Gestione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 48

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Servizi affidati alle rivendite di Stato Dotazione - Gestione.

In vigore dal 6 gen 1959
Servizi affidati alle rivendite di Stato Dotazione - Gestione. Le rivendite di Stato prelevano i generi di monopolio dal deposito e provvedono alla loro custodia e conservazione nonché alla vendita al pubblico. Esse ricevono una dotazione il cui ammontare è determinato dall'Ispettorato compartimentale. La dotazione è costituita da generi di monopolio nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita ed è consegnata al gestore a titolo di deposito. Il gestore è responsabile del buon andamento del servizio e dell'integrità della dotazione affidatagli. Provvede alle spese occorrenti per il funzionamento della rivendita nei limiti e con le modalità stabilite dalla Direzione generale. Versa giorno per giorno, nei modi prescritti dalla Direzione generale, il ricavato delle vendite, effettuate e risponde in proprio dei valori o generi che l'Amministrazione venisse a perdere per di lui colpa o negligenza senza pregiudizio per eventuali sanzioni disciplinari. In caso di assenza o impedimento, il gestore è sostituito dall'impiegato designato dall'Ispettorato compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-48