Art. 47 · Organizzazione del servizio di vendita.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo V

Art. 47

47 / 100

Organizzazione del servizio di vendita.

In vigore dal 6 gen 1959
Le rivendite acquistano i generi di monopolio presso le sezioni vendita ed i magazzini stabiliti dall'Ispettorato compartimentale e ne effettuato la vendita al pubblico al prezzo di tariffa. I titolari dei patentini acquistano i generi di monopolio presso la rivendita stabilita dall'Ispettorato compartimentale e provvedono analogamente alla vendita al pubblico al prezzo di tariffa. La vendita dei sali per uso industriale viene di regola effettuata direttamente dai depositi, dalle sezioni vendita e dai magazzini. La vendita del sale pastorizia e dei prodotti derivati dal tabacco può anche essere effettuata a mezzo dei Consorzi agrari e di altri enti o ditte commerciali che si occupano della vendita di materie utili all'agricoltura. Per esigenze di interesse pubblico, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, possono essere adottati altri modi di vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-47