Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo IV
Art. 44
44 / 100Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.
In vigore dal 6 gen 1959
I provvedimenti di sospensione e di riammissione in servizio dei magazzinieri sono adottati dagli Ispettorati compartimentali.
La riammissione in servizio è disposta:
a) per il magazziniere denunciato per uno dei reati previsti dall', n. 6), lettere a) b) c) e d) della legge, quando intervenga sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero di condanna che non comporti la esclusione dalla gestione, ai sensi dell', n. 6), lettere b) e c) della legge;
b) in caso di fallimento, quando entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il magazziniere ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
c) alla scadenza del periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-44