Art. 44 · Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo IV

Art. 44

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Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.

In vigore dal 6 gen 1959
I provvedimenti di sospensione e di riammissione in servizio dei magazzinieri sono adottati dagli Ispettorati compartimentali. La riammissione in servizio è disposta: a) per il magazziniere denunciato per uno dei reati previsti dall', n. 6), lettere a) b) c) e d) della legge, quando intervenga sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero di condanna che non comporti la esclusione dalla gestione, ai sensi dell', n. 6), lettere b) e c) della legge; b) in caso di fallimento, quando entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il magazziniere ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; c) alla scadenza del periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-44