Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo IV
Art. 42
42 / 100Cessazione delle cause di incompatibilità.
In vigore dal 6 gen 1959
L'Ispettorato compartimentale stabilisce i termini entro i quali devono essere eliminate le cause d'incompatibilità previste dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-42