Art. 4 · Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293Titolo I

Art. 4

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Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.

In vigore dal 6 gen 1959
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel Compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari. Propone alla Direzione generale l'istituzione dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e provvede all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali dovunque ne ravvisi la convenienza nell'interesse del servizio, osservando le condizioni di massima prescritte dalla Direzione generale. Vigila che i depositi dei generi di monopolio, le sezioni vendita dei depositi, i magazzini di vendita e le rivendite siano costantemente provvisti di adeguate quantità di generi. Determina l'ammontare della dotazione delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato, in relazione alle necessità degli approvvigionamenti, provvedendo alle relative variazioni delle quali informa periodicamente la Direzione generale. Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori e, a seconda dei casi, interviene presso i competenti uffici o riferisce alla Direzione generale. Definisce i verbali relativi a mancanze ed avarie dei generi, addebitando ai responsabili il danno relativo, secondo le norme di massima emanate dalla Direzione generale, e disponendo le relative reintegrazioni.
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