Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293›Titolo I
Art. 10
10 / 100Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale.
In vigore dal 6 gen 1959
In caso di assenza o di impedimento, il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale è sostituito dal funzionario di cui all'ultimo comma dell' ovvero da altro designato dalla Direzione generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1074#art-rde-10