Art. 8
Capo IV

Art. 8

13 / 46
In vigore dal 25 dic 1958
Nei casi non previsti dal primo comma del precedente , la reggenza del servizio di cassa è affidata, con regolare passaggio di gestione, al cassiere supplente o ad altro idoneo funzionario del ruolo cassieri, con l'osservanza delle norme di cui al capo III, titolo I, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-8