Capo IV
Art. 8
13 / 46In vigore dal 25 dic 1958
Nei casi non previsti dal primo comma del precedente , la reggenza del servizio di cassa è affidata, con regolare passaggio di gestione, al cassiere supplente o ad altro idoneo funzionario del ruolo cassieri, con l'osservanza delle norme di cui al capo III, titolo I, del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-8