Art. 5
Capo II

Art. 5

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In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere procede alla formazione dei prescritti documenti contabili per i crediti dei quali abbia ricevuto regolare carico. Agli atti relativi all'assunzione in funzioni del cassiere non si uniscono gli elaborati di cui alle lettere c), d) e f) dell'art. 123 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale ed ogni altro elaborato di natura amministrativa istituito con successive disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-5