Art. 30
Titolo VICapo I

Art. 30

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In vigore dal 25 dic 1958
Nei casi in cui la liquidazione d'imposta o delle somme comunque da riscuotere sia viziata da errori materiali di calcolo rilevabili dal documento di carico, è ammessa la rettifica del carico stesso, la quale si esegue mediante la emissione, da parte del capo dell'ufficio, di un foglio di variazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-30