Art. 29
Titolo V

Art. 29

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In vigore dal 25 dic 1958
Il capo dell'ufficio, alla fine di ogni mese e in qualsiasi altra occasione in cui si proceda alla ricognizione dello stato della cassa, comunica al cassiere, per ciascun registro di formalità, un prospetto riepilogativo dei totali distinti per capitolo di bilancio. Il cassiere, accertato che il totale complessivo di ciascun prospetto sia uguale a quello della corrispondente colonna del registro-cassa di sportello, annota le riscossioni sul registro di classificazione delle entrate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-29