Art. 28
Titolo V

Art. 28

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In vigore dal 25 dic 1958
Al termine dell'orario di cassa, il cassiere, eseguiti gli adempimenti di cui al precedente e gli altri riflettenti il versamento in tesoreria delle somme riscosse e dei titoli pagati, redige in doppio esemplare il riepilogo giornaliero del registro generale di cassa e lo comunica al capo dell'ufficio che ne restituisce un esemplare in segno di ricevuta.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-28