Art. 25
Capo VII

Art. 25

28 / 46
In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere assume direttamente il carico dei valori bollati e dei bollettari di riscossione. Il capo dell'ufficio presenzia alla ricezione dei valori bollati e dei bollettari di riscossione e, sulla scorta dei documenti inviati dall'intendenza di finanza, si assicura che il cassiere ne assuma regolarmente carico. A tal fine il capo dell'ufficio appone il proprio visto, sul registro per la contabilità dei valori bollati, a margine di ciascuna delle quantità pervenute per ogni specie e taglio di valori, e sulle ricevute dei valori bollati mod. 25. Egli concorre agli adempimenti prescritti dalle vigenti istruzioni sul servizio di distribuzione dei valori bollati qualora si riscontri la mancanza di valori, l'esistenza di valori deteriorati od altra irregolarità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-25