Art. 24
Capo VI

Art. 24

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In vigore dal 25 dic 1958
Fermo restando l'obbligo di vigilanza e di controllo del capo dell'ufficio, alla riscossione delle entrate accertate e liquidate dall'intendenza di finanza e da altri uffici od enti provvede direttamente il cassiere. Le operazioni di cui agli a 33 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni sono compiute dal cassiere.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-24