Capo V
Art. 23
20 / 46In vigore dal 25 dic 1958
Per i depositi effettuati per spese contrattuali, d'asta od altro, si osservano le norme di cui ai precedenti .
Per l'utilizzazione del deposito, il capo dell'ufficio emette in duplice esemplare l'ordine di pagamento.
Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, è restituito al capo dell'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-23