Art. 22
Capo IV

Art. 22

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In vigore dal 25 dic 1958
L'attestazione di eseguita formalità della registrazione, firmata dal capo dell'ufficio a termini delle vigenti disposizioni, è firmata anche dal cassiere per quietanza della somma riscossa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-22