Capo IV
Art. 20
15 / 46In vigore dal 25 dic 1958
Il documento di carico delle somme depositate al momento della richiesta di registrazione di atti, denunzie ed altri documenti, nonché delle somme successivamente versate ad integrazione di quelle originariamente depositate, è costituito dall'ordine d'incasso emesso in doppio esemplare dal capo dell'ufficio.
Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito deposito, è restituito al capo dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-20