Art. 19
Capo III

Art. 19

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In vigore dal 25 dic 1958
Per le imposte di bollo riscosse con l'applicazione del visto per bollo o del bollo a punzone, l'ordine d'incasso è costituito dalla richiesta di bollazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-19