Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 25 dic 1958
Per le entrate di cui al secondo comma dell', i documenti di carico sono il ruolo e la scheda relativa a ciascuna partita di credito. Detto ruolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere la dichiarazione, datata e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la esigibilità dei crediti in esso compresi. Il cassiere restituisce al capo dell'ufficio il secondo esemplare di ciascun ruolo datato e firmato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-17