Art. 15
Titolo IVCapo I

Art. 15

24 / 46
In vigore dal 25 dic 1958
Ai fini della riscossione, il capo dell'ufficio consegna al cassiere il documento di carico relativo a ciascuna somma dovuta allo Stato, che sia divenuta certa, liquida ed esigibile. L'ammontare di tutti i carichi che nel corso dell'esercizio finanziario pervengono al cassiere costituisce, per il medesimo, il carico complessivo della gestione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-15