Art. 10
Capo V

Art. 10

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In vigore dal 25 dic 1958
Al servizio di cassa sono addetti impiegati appartenenti al ruolo cassieri, i quali coadiuvano il cassiere titolare nell'espletamento dei suoi compiti. Al servizio di cassa sono assegnati dal Ministero anche impiegati della carriera esecutiva per il disbrigo dei compiti inerenti al servizio di cassa, esclusi quelli che comportano maneggio di denaro e di valori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-10